Art. 4.
(Disposizione sanzionatoria).

      1. L'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio delle attività di agente o di rappresentante di commercio ovvero in comunicazioni rivolte al pubblico, dichiara falsamente di essere iscritto nel ruolo previsto dall'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa

 

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del pagamento di una somma compresa tra euro 1.000 ed euro 5.000.
      2. Per la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni è competente la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stato commesso il fatto.
      3. Per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e le relative norme regolamentari».